Continuiamo il nostro approfondimento sui beni che rientrano nella definizione di proprietà industriale. Cosa dice la legge riguardo la vendita imprese e il loro eventuale trasferimento?
Abbiamo già citato la scorsa settimana il D.Lgs. 10 febbraio 2005 n.30 (Codice della proprietà industriale), che definisce e tutela tali beni quando è in atto una cessione. Dopo aver parlato di marchi, ditta, disegni e modelli, introduciamo nuovi elementi.
Perché un’invenzione abbia un valore economico è necessario che abbia o possa conseguire il brevetto. Questo sarà oggetto di cessione insieme all’azienda o al ramo d’azienda. Se l’invenzione è già stata brevettata, suggeriamo al compratore di verificare che il diritto sul brevetto sia intestato a chi vende l’impresa. Attenzione: non è sempre così. A volte, infatti, potrebbe essere limitato da licenze concesse a terzi.
Non vanno confusi con i disegni e modelli di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Si differenziano da questi principalmente per il fatto che la loro forma, per essere oggetto di tutela, deve conferire efficienza o comodità d’uso se applicata a macchinari, strumenti, utensili o altro. Proprio per questo non sono soggetti a registrazione ma a brevetto. Cosa avviene in caso di vendita imprese? I modelli di utilità saranno ceduti insieme ai beni aziendali sempre a condizione che il venditore sia titolare dei loro diritti.
Questo tipo di prodotti è alla base dell’industria elettronica. Sono tutelati dall’art. 87 D.Lgs. n. 30/2005, norma che disciplina la circolazione e commercializzazione della loro topografia ovvero del disegno che ne riproduce lo schema, quindi la parte fondamentale del prodotto semiconduttore.
Secondo il decreto citato il soggetto che ha registrato le topografie ha il diritto esclusivo di riprodurle totalmente o parzialmente, in qualsiasi modo o forma, e di venderle, affittarle o darle in leasing. Anche in questo caso parliamo di un bene immateriale per cui ancora una volta, in caso di trasferimento dell’azienda, sarà ceduto solo sulla base della titolarità dei diritti.
Il know-how di un’impresa è condiviso, trasmesso e usato dalle persone che vi lavorano. Come immaginerai è inevitabile che si fonda con le conoscenze dei lavoratori ed è difficile sanzionare chi lo divulga o riutilizza. Le informazioni segrete di un’azienda, a differenza dei beni immateriali che abbiamo visto finora, non sono oggetto di licenza, cessione o altro.
Ovviamente hanno un forte valore strategico per cui è sempre bene capire come sono state tutelate. Il modo migliore per garantirle è affidarsi al divieto di concorrenza o al divieto di lavorare con imprese dello stesso settore. Vanno applicati in caso di chiusura del rapporto di lavoro con figure professionali che, data la loro posizione e la natura delle mansioni svolte, sono considerati ad alto rischio di violazione delle informazioni riservate.
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