Categorie: Impresa

Cessione quote sociali nelle S.s., S.n.c. e S.a.s – Prima parte

 

Le quote sociali nelle S.s., S.n.c. e S.a.s (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) possono essere trasferite attraverso un atto notarile, previo consenso dei soci. La cessione, però, va eseguita facendo attenzione ai profili di responsabilità tra il cedente e il cessionario, nonché alle conseguenze fiscali derivanti dal passaggio delle quote.

Nessun socio, in modo del tutto indipendente, può cedere la sua quota. Un contratto di società di persone, infatti, si basa sul c.d. “intuitus personae”, ovvero sulla “considerazione della persona di ogni socio da parte degli altri soci”. Ciò spiega perché le quote partecipative non possano essere trasferite liberamente, ma solo modificando i patti parasociali. Il loro trasferimento, nelle società di persone, è rilevante soprattutto per gli obblighi e i diritti in capo ai soggetti cedente e cessionario. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il ruolo del notaio

Il notaio, in caso di cessione di quote sociali legate a persone, dovrà redigere e autenticare un atto, occuparsi della registrazione dello stesso e del successivo deposito presso il Registro delle Imprese. Ha, inoltre, il ruolo di verificare alcuni elementi essenziali per la validità del documento:

  • Titolarità e corretta intestazione della partecipazione oggetto di cessione;
  • Identità dei soggetti legittimati a modificare i patti parasociali, che devono dare il loro consenso per validare l’atto.

Perché il documento notarile sia valido, infine, è necessario che:
– ” la quota oggetto di cessione non sia gravata da alcuna formalità pregiudizievole;
– ” vengano rispettate le clausole relative alla limitazione del trasferimento quote, indicate nello statuto sociale.

Responsabilità a carico di cessionario e cedente

La cessione delle quote sociali nelle S.s., S.n.c. e S.a.s, non è regolamentata dal codice civile, pertanto la normativa da tenere come riferimento è quella che disciplina il contratto di vendita. Nello specifico, in caso di trasferimento, va considerata “l’autonomia patrimoniale imperfetta che caratterizza le società di persone”: questa permette di individuare i profili di responsabilità di cessionario e cedente. Il primo è colui che acquista le quote della società di persone, il secondo colui che le trasferisce.

Responsabilità del cessionario
I profili di responsabilità del soggetto cessionario sono indicati nell’articolo 2269 del c.c., secondo il quale “chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio”. Come immaginerete, poiché si fa riferimento a obbligazioni sociali anteriori, il soggetto che desidera acquistare delle quote dovrà ottenere delle informazioni molto chiare e dettagliate della società di cui farà parte. Per acquisirle avrà bisogno di una due diligence , ovvero di una valutazione tecnica eseguita da un fidatissimo advisor. Il cessionario potrebbe proporre delle pattuizioni per porre dei limiti alla propria responsabilità. In ogni modo, tale limitazione sarebbe valida solo tra i soci e non darebbe vincoli alla società.

Responsabilità del cedente
Il cedente, ottenuto il trasferimento della sua quota, scioglie in automatico il vincolo sociale. Rimane tuttavia responsabile per le obbligazioni sociali nate prima della cessione, anche se la responsabilità sarà differente in base al tipo di società e alla qualità di socio rivestita. Il soggetto cedente risponderà delle obbligazioni sociali verso i terzi fino a quando la cessione di quote non sarà finalizzata presso il Registro delle imprese, o finché i terzi non siano stati informati con mezzi idonei (prima della registrazione, ai sensi dell’articolo 2290 del c.c.).

Perché il socio non venga più considerato tale, comunque, si dovrà aspettare la trascrizione dell’atto di cessione nel Registro delle Imprese. Infine, poiché la responsabilità del cedente riguarda l’insieme delle obbligazioni facenti capo alla società – anche quelle di natura tributaria – sarà meglio accelerare il più possibile l’atto di cessione. Solo in questo modo il socio uscente potrà evitarsi responsabilità riguardo i debiti sorti nel momento che intercorre fra la cessione della quota e la trascrizione nel Registro.

Per oggi ci fermiamo qui. Guarda la seconda parte, affronteremo le questioni del reddito attribuito ai soci e della disciplina fiscale legata alla cessione di quote. 

Grazie per la fiducia!
Redazione

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