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Acquisizione di una farmacia con rendita a favore del cedente. È un costo deducibile?

Acquisizione di una farmacia con rendita a favore del cedente. È un costo deducibile?

Sei in trattative per l’acquisizione di una farmacia? Gli accordi di acquisizione, a volte, prevedono la costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente. Se è questo il tuo caso, probabilmente ti starai chiedendo se puoi recuperare qualcosa considerando la spesa per la rendita un costo deducibile.

In realtà no: l’operazione va intesa come una modalità finanziaria di pagamento. Non è, per dirla in modo semplice, un onere che può essere sottratto al reddito prima di calcolare l’imposta da pagare. Per dimostrartelo facciamo riferimento a una sentenza del 2010 a carico di una farmacia.

Avvisi di accertamento per una farmacia calabrese

La sentenza, emessa dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, ha legittimato gli avvisi di accertamento per Irpef-Irap 2003 notificati a una farmacia gestita da più soci (Snc).
Quest’ultima recuperava annualmente a tassazione più di 105 mila euro. L’importo deducibile faceva riferimento a una quota annua di una rendita vitalizia stabilita in fase di acquisizione della farmacia. Il costo del vitalizio è stato considerato NON deducibile ai sensi dell’art. 109 T.U.I.R..

Il rigetto del ricorso

I soci della farmacia hanno subito fatto ricorso a seguito del quale, dopo i dovuti accertamenti, la Commissione ha confermato che la spesa del vitalizio resta un pagamento finanziario ordinario.

La Commissione, prima di esprimersi, ha rilevato che:

  • Nei due atti di cessione dell’attività il valore della farmacia è stato stabilito con riferimento alle merci in rivendita, all’avviamento con licenza di esercizio, ai beni strumentali.
  • La rendita annua vitalizia a favore del cedente e della moglie ha concretato solo ed esclusivamente una modalità finanziaria di esecuzione del pagamento.
  • Solo l’avviamento, iscritto in bilancio, può essere considerato deducibile sulla base delle prescritte quote annuali di ammortamento.
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La Corte di Cassazione, dunque, ha rigettato il ricorso confermando la sentenza di secondo grado.

Se non hai ancora le idee chiare sull’acquisto di una farmacia, ti consigliamo la lettura del nostro articolo dal nome Aprire una farmacia privata, normative e qualifiche”.

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