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Cessione attività: imposte dirette e plusvalenza

Cessione attività: imposte dirette e plusvalenza

Quando la cessione non riguarda solo i beni relativi all’impresa, ma si tratta di cessione attività o di un ramo aziendale, gli aspetti fiscali sono speciali. Approfondiamo la questione.

Il regime tributario sarà specifico sia ai fini delle imposte dirette (IRPEF, IRAP, IRES) che indirette (IVA, imposta di registro). Oggi parleremo delle prime approfondendo la tassazione della plusvalenza.

Imposte dirette

È l’articolo 86 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) a disciplinare la cessione d’azienda ai fini delle imposte sui redditi. L’articolo si occupa delle plusvalenze patrimoniali, stabilendo che “concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”.
La cessione attività a titolo oneroso, a differenza di altre operazioni come fusioni, trasformazioni o scissioni aziendali, è considerata come un’operazione realizzativa dei plusvalori compresi nei beni aziendali. La plusvalenza sarà tassata facendo riferimento alla monetizzazione del plusvalore maturato sul complesso aziendale.

Tassazione della plusvalenza

La plusvalenza generata dalla cessione d’azienda, dunque, è tassabile e rientra nella categoria dei redditi d’impresa (tranne in alcuni casi specifici).
Sarà tassabile solo ai fini IRPEF e IRES, mentre verrà esclusa dalla base imponibile ai fini IRAP.

È importante ricordare che i regimi di tassazione della plusvalenza sono diversi in base alla natura del soggetto cedente (persona fisica imprenditore, persona fisica non imprenditore, parte di società di persone, parte di società di capitali) e al periodo di possesso. Quest’ultimo si determina con riferimento alla data in cui è stata acquistata precedentemente l’azienda, o al giorno di costituzione dell’impresa intesa come inizio di un’attività economica.

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3 tipi di tassazione

Il contribuente potrà scegliere tra diverse modalità di tassazione (ex art. 86 D.P.R. n. 917/86).

  • Regime ordinario: quando la plusvalenza contribuisce per intero alla formazione del reddito complessivo d’impresa. In caso di perdite pregresse il regime ordinario permette di usarle per compensare la plusvalenza.
  • Regime differito: il contribuente può scegliere di suddividere la plusvalenza in quote costanti. Ciò avverrà con riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata.
  • Regime di Tassazione Separata: questa modalità è concessa solo all’imprenditore individuale e su opzione. In questo caso la plusvalenza non occorre a creare il reddito complessivo del periodo quindi viene tassata separatamente. È dovuto, però, un acconto del 20% della plusvalenza nell’esercizio in cui è stata realizzata. Questa modalità di tassazione non permette di suddividere in quote la plusvalenza.

Definizione di plusvalenza

La plusvalenza, se si parla di cessione attività, viene definita come l’“aumento del reddito di un’impresa derivante dalla cessione di un bene diverso da quelli che sono oggetto della normale attività commerciale dell’impresa stessa”.

Contattaci pure se desideri avere maggiori informazioni sulla cessione attività e i relativi aspetti fiscali. Ti aiuteremo affiancandoti la consulenza di professionisti preparati.

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