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Il divieto di concorrenza nella cessione aziendale

Il divieto di concorrenza nella cessione aziendale

Durante la cessione di un’azienda vi sono molti aspetti da considerare; uno di questi è il divieto di concorrenza a favore dell’acquirente. Se le parti non si accordano in modi differenti (aggiungendo, ad esempio, specifiche clausole nel contratto), è necessario seguire le indicazioni che ci fornisce la legge.

Il divieto di concorrenza, nell’ambito del regolamento relativo alla cessione d’azienda, è disciplinato dall’articolo 2557 del Codice Civile.

In generale, la disposizione prevede che durante una cessione d’azienda, il cedente abbia il divieto di avviare una nuova attività d’impresa che possa arrecare danno o depauperare l’attività ceduta e questo per una durata massima di cinque anni dal trasferimento. Il tipo di concorrenza viene valutato in base al tipo di attività svolta, dall’ubicazione e da altri fattori che possano portare in qualche modo a sviare la clientela.

Prima di tutto, è necessario verificare se il commercio dell’eventuale nuova attività si occupi di commercializzare gli stessi prodotti e servizi dell’azienda ceduta.

In secondo luogo, anche il termine dell’ubicazione dovrà essere valutato con molta attenzione; ad esempio, se la nuova attività dovesse venire aperta nella medesima città di quella ceduta, sarebbe sicuramente un potenziale danno. Al contrario, se la nuova attività aprisse in un’altra città o in luogo più lontano, non vi sarebbe nessun problema relativo alla concorrenza.

Secondo quanto previsto nel comma 2 dell’articolo 2557 del Codice Civile, il divieto di concorrenza è derogabile; nel contratto di cessione d’azienda, i due soggetti possono accordarsi e creare forme diverse del diritto di concorrenza e potrebbero ridurne la durata o addirittura eliminarlo.

È possibile anche che cedente ed acquirente inseriscano una clausola che estenda l’ampiezza del divieto di concorrenza, vietando anche l’apertura di attività che non commerciano per forza gli stessi beni e servizi. Non è mai possibile, però, estendere il periodo di divieto oltre i cinque anni, come non è possibile impedire al cedente di esercitare una qualsiasi attività d’impresa.

Il divieto di concorrenza, inteso come possibile sviamento della clientela, è un obbligo così come lo è l’agevolazione del trasferimento della clientela; il cedente deve trasferire all’acquirente tutte le informazioni necessarie, come l’elenco dei clienti e dei fornitori.

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Non è, invece, un obbligo da parte del cedente avvisare fornitori e clienti dell’avvenuta cessione, a meno che non venga espressamente richiesto e riportato in una clausola del contratto di cessione d’azienda.

Il divieto di concorrenza è relativo all’avvio di nuove attività e, quindi, non riguarda le attività che il cedente già esercitava al momento della cessione; in questo caso l’attività puó proseguire senza alcun problema. Lo stesso dicasi di attività occasionali, in quanto non vanno a costituire attività d’impresa vere e proprie e quindi, non sono vincolate al rispetto del divieto.

In caso di violazione, è necessario che il giudice presti molta attenzione e che valuti singolarmente ogni caso, in modo da accertare chiaramente il danno e soprattutto la posizione e l’effettiva gestione del cedente nella nuova attività.

La violazione si realizza anche in presenza di un danno potenziale, non solo ed esclusivamente in presenza di un danno effettivo.

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