Hai mai sentito parlare di Srl Semplificata (S.r.l.s.)? È una forma societaria interessante in base al tipo di impresa che si desidera mettere su. In questo articolo scoprirai di cosa si tratta. Buona lettura!
L’Srl Semplificata, introdotta dall’articolo 3, co. 1, del D.L. n. 1/2012, è una nuova forma di Srl regolamentata dall’art. 2463-bis c.c., ovvero un nuovo soggetto giuridico che fa parte delle società di capitali.
Ma perché è nato il bisogno di un’altra tipologia di Srl? La “Semplificata” è stata creata per andare incontro alle esigenze di alcuni imprenditori e agevolarli quando l’attività che vogliono mettere su presenta determinate caratteristiche.
Ciò non la rende, come immaginerai, vantaggiosa per tutti, ma va suggerita dal professionista di competenza (in genere il commercialista) dopo un’attenta analisi del business che si vuole avviare.
Succede, a volte, che alcuni imprenditori decidano di iniziare con una Srl Semplificata a prescindere da tutto per risparmiare sui costi del notaio. Pensano che in futuro, eventualmente, potranno decidere di convertirla in una Srl ordinaria.
In realtà non è una scelta saggia perché l’eventuale passaggio è abbastanza oneroso, ovvero NON si può fare: trasformare una Società responsabilità limitata semplificata in altro è impossibile e sarà necessario liquidarla nonché chiuderla per poi costituire la Srl ordinaria.
Quali sono, dunque, le caratteristiche di una Srls?
Svelato l’arcano: la Società a responsabilità limitata Semplificata nasce col fine di promuovere l’imprenditoria giovanile e pertanto ha determinate caratteristiche:
Sono dei tratti distintivi – soprattutto quello dell’età ma anche quello dei costi inferiori e del capitale minimo – che la distanziano nettamente dalla forma societaria Srl ordinaria.
In ogni modo si tratta in tutto e per tutto di un soggetto giuridico pari a quello di una Srl “classica”
Come anticipato, chi decide di costituire una società a responsabilità limitata semplificata può beneficiare di alcune agevolazioni relative a costi e modalità.
Le elenchiamo in breve:
Quali spese vanno sostenute, invece, al momento della sua costituzione?
E riguardo alle tasse da pagare, invece?
Le imposte anche in questo caso si distingueranno in “dirette e indirette”.
Tra le prime ricordiamo l’IRES (Imposta sul reddito delle società) e
l’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive).
Adesso che ti sei fatto un’idea, a grandi linee, di quali sono le peculiarità di una forma societaria del genere, ti invitiamo a consultare un professionista d’esperienza che sappia suggerirti cosa è meglio per l’attività che hai in mente.
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