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Acquisizione di aziende e disciplina antitrust in Italia

Acquisizione di aziende e disciplina antitrust in Italia

L’acquisizione di aziende è soggetta a una disciplina antitrust specifica, fondamentale per tutelare la concorrenza sui mercati economici. Gli imprenditori che investono in operazioni di concentrazione tra imprese, se superano un determinato fatturato, hanno l’obbligo di comunicarlo all’Autorità italiana della concorrenza (AGCM). Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Se avete in progetto di potenziare il vostro business rilevando una o più imprese in fase di cessione, probabilmente siete già al corrente che esiste una regolamentazione antitrust.
La necessità di evitare che il monopolio di interi settori finisse in mano a pochi è stata resa manifesta, per la prima volta, negli Stati Uniti. È lì che fu emanata la prima legge antitrust (Company Sherman Antitrust Act del 1890): l’obiettivo era fermare il fenomeno della concentrazione nel settore del petrolio da parte di Rockefeller e dell’American Tobacco Company.
E in Italia?

La legge antitrust nel nostro Paese

L’Italia ha inaugurato ufficialmente la disciplina antitrust il 10 ottobre del ’90 con la legge n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). La finalità della normativa, anche nel nostro Paese, è quella di promuovere la competizione fra le imprese a favore dei consumatori. Se poche aziende acquisiscono il monopolio di alcuni settori, infatti, il rischio è che si accordino fra loro per fissare il prezzo in modo coordinato e dividersi le fette di mercato. Quali sono gli obblighi degli imprenditori italiani interessati nell’acquisizione e fusione di aziende? Saltiamo a piè pari quanto indicato nella legge del ’90, riformata nel 2017, ed entriamo subito nel vivo della nuova normativa.

Soglie di fatturato per la notifica delle concentrazioni

La legge antitrust alla quale devono rispondere gli imprenditori italiani interessati alle acquisizioni di aziende è la n. 124 del 4 agosto 2017. L’AGCM valuta le operazioni di acquisizione e fusione stabilendo delle soglie di fatturato oltre le quali scattano, per gli investitori, delle notifiche obbligatorie. La nuova legge ha innalzato, rispetto al passato, il numero di operazioni da comunicare all’Autorità.

 La riforma dell’articolo 16 della legge 287/1990 prevede che la concentrazione tra imprese vada comunicata all’AGCM in due casi specifici

  1. Quando il fatturato totale maturato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate supera i 492 milioni di euro.
  2. Quando il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle aziende interessate è maggiore di 30 milioni di euro.

Sono valori da rivalutare, anno dopo anno, in base all’indice del deflatore dei prezzi del Pil. Se desideri approfondire l’argomento ti suggeriamo questo articolo de Il sole 24Ore.

Quando interviene l’Autorità?

In base ai dati ricevuti l’AGCM autorizza o meno le operazioni di concentrazione. Se l’Autorità valuta che possono rafforzare una posizione dominante, riducendo in modo sostanziale e nel tempo la concorrenza, ne vieta la realizzazione. Nei casi più flessibili, invece, l’operazione viene autorizzata a patto che si rispettino alcune condizioni, elaborate per evitare effetti restrittivi della concorrenza.

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