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Normativa in merito alle distanze minime tra tabaccai

Normativa in merito alle distanze minime tra tabaccai

L’apertura di nuove tabaccherie è subordinata al rispetto del Decreto del Ministero dell’Economia del 21 febbraio 2013, n.38; esso disciplina la distribuzione e la vendita dei prodotti da fumo e disciplina le diverse modalità di istituzione per le rivendite ordinarie e speciali dei generi di monopolio.

Le nuove misure intendono garantire agli utenti una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio e, al contempo, intendono avere una funzione tutelativa nei confronti della concorrenza e dei flussi economici dei rivenditori.

La normativa da seguire e da applicare è differente, a seconda del tipo di rivendita; il decreto distingue, infatti, le rivendite ordinarie da quelle speciali e dai patentini.

Per quanto riguarda le rivendite ordinarie, è necessario sottolineare che, nei comuni fino a 10.000 abitanti, non è possibile aprire un nuovo esercizio se ne è già presente uno ogni 1500 abitanti. Questo non accade nel caso in cui la rivendita più vicina (ed in esercizio) risulti essere distante oltre 600 metri.

Le distanze minime da rispettare vengono calcolate in base al numero degli abitanti e sono le seguenti:

  • fino a 30.000 abitanti: 300 metri;
  • fino a 100.000 abitanti: 250 metri;
  • oltre i 100.000 abitanti: 200 metri.

Il calcolo delle distanze viene effettuato seguendo il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e sue successive modificazioni.

Oltre a questa normativa, di carattere puramente spaziale, vi sono altri parametri da valutare e sono relativi alla quarta parte della somma degli aggi realizzata dalla vendita di tabacchi, da parte delle tre rivendite più vicine a quella che si intende realizzare (ognuna delle quali posta ad una distanza inferiore ai 600 metri, rispetto alla sede immaginata per la nuova rivendita).

Anche in questo caso, vi sono distinzioni da fare:

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fino a 30.000 abitanti:18.885 euro;

fino a 100.000 abitanti: 30.260 euro;

oltre i 100.000 abitanti: 37.670 euro.

Tali parametri vanno applicati solo nel caso in cui la sede della nuova rivendita disti meno di 600 metri dalle tre più vicine.

Ogni anno solare, poi, vengono istituiti due piani semestrali che hanno il compito di valutare tutti gli aspetti che possono concorrere nell’apertura di nuove rivendite ordinarie.

Vengono valutati diversi elementi, quali le eventuali carenze presenti nei nuovi aggregati urbani e commerciali o la reale adeguatezza dei punti di vendita già esistenti. Questi piani, inoltre, tengono anche conto delle istanze di trasferimento che sono pervenute nel corso del tempo.

Le rivendite speciali, ovvero quelle istituite all’interno di strutture particolari, hanno differenti regolamentazioni; essendo esercizi privi di ingressi diretti o autonomi ed essendo posti all’interno di altre strutture, non hanno la possibilità di esporre la propria insegna all’esterno.

Queste rivendite verranno istituite solo in ragione di specifiche esigenze, valutandone l’apertura in base alla posizione dei punti vendita già esistenti e in base alla possibile sovrapposizione del nuovo esercizio rispetto a quelli già presenti nella medesima zona.

L’istituzione di questi nuovi esercizi è comunque possibile solo previa valutazione dell’Agenzia delle Dogane.

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